Vendita diretta dei prodotti agricoli, nuove opportunità?

Da Michele Dallapiccola

Con questo disegno di legge si intende dare indirizzo e regolamentazione alla vendita diretta di prodotti agricoli aziendali sia che questa avvenga all’interno di strutture fisse all’interno della propria sede sia che ciò avvenga in strutture mobili nel dovuto rispetto delle normative vigenti.
Il punto di pregio di questa iniziativa normativa è quello di connettere queste attività di vendita diretta al sistema della promozione turistica per far sì che i nostri ospiti attraverso il sistema alla piattaforma digitale possano avere accesso diretto al reperimento di questi prodotti. La promozione digitale del Trentino turistico, in continua modifica ed espansione, ben si presta a questi aspetti di esercizio divulgativo trattandosi di attività territoriali estremamente integrabili ed interattive con il mondo agricolo che ha interesse a diversificare le proprie attività caratteristiche.
Il vantaggio è duplice poiché in questo modo anche il coltivatore diretto attraverso la narrazione e l’esercizio della propria attività, accolta nella piattaforma digitale del turismo trentino, diventa elemento di sistema che trasmette all’ospite ed agli acquirenti la filosofia produttiva agricola Trentina.

Nella nostra Provincia, la modalità di approccio alla terra è ricca di spunti culturali soprattutto relativi alla sostenibilità agronomica ma anche sociale. In questo, il sistema agricolo locale, duplice nel suo approccio alla vendita può guardare ai grandi orizzonti internazionali attraversi suoi consorzi, sia alle piccole e grandi soddisfazioni dei vari produttori che in questo modo possono intercettare nel commercio dei propri prodotti, acquirenti all’interno dei 6 milioni di persone che ogni anno frequentano il Trentino. Inoltre, mettere in connessione i turisti a contatto diretto con il prodotto locale ne implementa conoscenza e ricordo commerciale. È una forma di pubblicità applicata direttamente attraverso il territorio che vale tantissimo. Quando tornati a casa i nostri ospiti trovano il prodotto trentino diffuso nella GDO, possono collegarlo ad una bella esperienza, alla vacanza in Trentino e questa è un’ottima forma di promozione integrata.
 
DISEGNO DI LEGGE 
Vendita diretta dei prodotti agricoli
 
Art. 1
Disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio dei prodotti agricoli

  1. La Provincia autonoma di Trento, anche al fine di favorire processi di sostenibilità ambientale connessi alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti, promuove la valorizzazione e il consumo delle produzioni agricole provinciali, nonché la conoscenza delle tradizioni alimentari locali assicurando ai consumatori un’adeguata informazione sull’origine e sulle specificità di tali produzioni.
  2. Questa legge disciplina nel rispetto della normativa comunitaria la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli propri da parte degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile in forma individuale o associata, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio delle piante officinali.

Art. 2
Definizioni

  1. Ai fini di questa legge valgono le seguenti definizioni:
  1. prodotti agricoli primari di propria produzione sono i prodotti primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l’allevamento dall’imprenditore agricolo che ne ha la proprietà o la disponibilità ad altro titolo, situati sul territorio della Provincia autonoma di Trento;
  2. prodotti lavorati di propria produzione sono i prodotti ottenuti prevalentemente dalla lavorazione di propri prodotti agricoli primari. Se ai fini della lavorazione devono essere acquistati quali materia prima prodotti agricoli primari, essi devono provenire da imprese agricole della provincia di Trento ed essere di propria produzione. Sono considerati prodotti lavorati di propria produzione anche i prodotti ricavati da materie prime dell’impresa agricola e trasformati per conto terzi in un’altra azienda;
  3. venditore diretto è l’impresa agricola che produce, lavora e vende i suoi prodotti ai sensi di questa legge. Tali prodotti possono essere venduti sia al consumatore finale che ad aziende.

Art. 3
Denuncia di inizio attività

  1. L’attività di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli può essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia al comune.
  2. Non sono soggetti alla denuncia di inizio attività:
  3. a) la vendita diretta di piccole quantità di prodotti agricoli primari da parte del produttore per il consumo finale oppure a singoli esercizi di vendita al dettaglio, che vendono i prodotti direttamente al consumatore o alla consumatrice finale;
  4. b) la lavorazione di prodotti agricoli non alimentari da parte di imprese agricole.

Art. 4
Requisiti dei locali e del materiale ai fini della lavorazione dei prodotti alimentari

  1. Nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola anche in modalità itinerante, su aree pubbliche o private nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
  2. La cucina casalinga può essere utilizzata per la lavorazione di prodotti alimentari, se la lavorazione dei prodotti avviene in un momento diverso dall’utilizzo privato della cucina.
  3. È ammessa la lavorazione di prodotti alimentari diversi nel medesimo locale di lavorazione purché ciò avvenga in momenti diversi.
  4. La Giunta provinciale può adottare, sentite le competenti strutture del servizio veterinario e di igiene e sanità pubblica, linee guida che stabiliscono i requisiti per i locali di lavorazione, tenuto conto del tipo di lavorazione, delle quantità lavorate nonché dei metodi tradizionali di lavorazione.

Art. 5
Vendita di prodotti agricoli

  1. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, la vendita dei prodotti agricoli può avvenire con modalità differenziate e in spazi diversi, ed in particolare presso la bottega del maso, il punto di vendita agricolo e il mercato contadino.
  2. La bottega del maso è un locale o uno spazio adibito alla vendita presso la sede aziendale. Nella bottega del maso possono essere venduti solo prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché prodotti lavorati da altri venditori diretti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), sempre che siano rispettati i limiti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  3. Per punto di vendita agricolo si intende la struttura di vendita nella quale diversi venditori diretti, tra loro associati, commercializzano i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). 
  4. Per mercato contadino si intende il mercato riservato agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta nel quale i medesimi venditori vendono i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). La materia prima, utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati, deve provenire per almeno il 75 per cento dalla propria impresa agricola. Nei mercati contadini che si svolgono nella provincia di Trento i prodotti agricoli primari venduti sono prodotti esclusivamente in imprese agricole ubicate nel territorio della provincia di Trento.
  5. I comuni disciplinano con propri regolamenti lo svolgimento dei mercati contadini. 
  6. La denominazione “mercato contadino” può essere utilizzata esclusivamente in riferimento ai mercati che si svolgono ai sensi di questa legge.
  7. Altre forme di vendita previste per i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono la vendita a domicilio, la vendita nei chioschi, in scuole ed aziende, anche mediante distributori automatici, la vendita attraverso internet e simili. 

Art. 6
Attività di lavorazione e altre attività nei mercati contadini
 

  1. Durante lo svolgimento dei mercati contadini è ammesso l’esercizio dell’attività di lavorazione di prodotti alimentari finalizzata alla somministrazione, nel rispetto delle buone pratiche igieniche e senza l’obbligo di una specifica notifica.
  2. Nei mercati contadini possono essere realizzate attività culturali, didattiche, dimostrative legate ai prodotti agricoli e al territorio rurale di riferimento, anche attraverso scambi con altri mercati contadini. In questo caso il venditore o la venditrice indica l’origine territoriale dei prodotti posti in vendita.

Art.7
Regolamento

  1. Con regolamento la Provincia disciplina criteri e modalità di attuazione di questa legge.
  2. Il regolamento disciplina, altresì, criteri e modalità, nonché requisiti di accesso ai contributi da parte degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1, comma 2, per la realizzazione delle attività previste da questa legge.
  3. La Provincia adotta il regolamento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art.8
Disposizione finanziaria
 
1.Dall’applicazione di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

05092008(002)-01