RETE AGROALIMENTARE TRENTINA

Da Michele Dallapiccola

La Provincia, promuove l’accoglienza turistica attraverso il settore agroalimentare quale elemento strategico per l’offerta commerciale complessiva del territorio. Questo il senso del disegno di legge presentato oggi.

IN SINTESI: Chiediamo attenzione all’attualità dell’AGRICOLTURA con forte riguardo al TURISMO LENTO e al TERRITORIO

Ma come può intervenire ente pubblico? Quali sono gli strumenti attuali e quali potrebbero venire rinforzati? Questa norma intende proprio rispondere a queste esigenze


Per questo, la PROVINCIA valorizza la presentazione e la degustazione dei prodotti agroalimentari del Trentino a fini promozionali o di vendita, per:

  • favorire il mantenimento e lo sviluppo sostenibile dell’attività agricola anche mediante la diffusione di servizi a sostegno dell’innovazione e della qualità delle piccole e medie imprese;
  • salvaguardare e valorizzare l’ambiente, il territorio rurale e montano e la salubrità dei prodotti;
  • consolidare i livelli occupazionali, e promuovere l’aumento della produttività del lavoro agricolo;
  • potenziare il tessuto imprenditoriale agricolo, anche con riguardo all’impresa familiare diretto-coltivatrice e all’imprenditoria giovanile;
  • fornire occasioni di reddito integrativo.

Per prodotti agroalimentari del Trentino si intendono i prodotti naturali, di prima o elaborata trasformazione, che abbiano origine in Trentino o che siano sottoposti a processi di trasformazione svolti interamente in Trentino.

Per le finalità di questa legge, la Provincia eroga i contributi previsti e promuove il coordinamento delle politiche di valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Trentino

Può inoltre erogare contributi da utilizzare per l’approntamento del materiale e degli strumenti correlati alla promozione dei prodotti agroalimentare

In particolare a favore di:

  • imprese agricole, anche costituite in forma di società o società cooperativa e loro consorzi;
  • associazioni agrarie legalmente costituite, associazioni di produttori agricoli previste dalla vigente normativa, enti e organismi, pubblici e privati, che conducono direttamente aziende agricole;
  • imprese commerciali che effettuano vendita al dettaglio o che svolgono servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Strada dei sapori delle valli trentine;
  • Soggetti di promozione degli ambiti territoriali omogenei e consorzi delle associazioni pro loco previsti dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002).

NB: E’ la Giunta provinciale, che con propria deliberazione, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’attuazione di quest’articolo. La deliberazione può prevedere specifiche maggiorazioni per la promozione di prodotti, o di processi di trasformazione, realizzati in zone montane individuate ai sensi della legge 17/’98 (legge provinciale sulla montagna).

In particolare possono essere concessi contributi per:

  • l’assistenza e la consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;
  • l’adesione al processo di certificazione al marchio “Qualità Trentino“;
  • la promozione sia in forma materiale che digitale dell’attività di vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo svolgimento di studi e ricerche di mercato;
  • la creazione di una rete distributiva per l’immissione sul mercato dei prodotti aziendali.

Per le finalità di questa legge la Provincia, può promuovere la realizzazione di corsi per la formazione rivolti alle imprese e altri soggetti. Il certificato di partecipazione al corso di formazione può contenere il riconoscimento dell’attestato di “Ambasciatore Agroalimentare Trentino”.

La Provincia istituisce una cabina di regia composta dagli assessori competenti per i singoli settori interessati, o loro delegati, e dai responsabili delle strutture e degli enti competenti per gli interventi previsti da questa legge e dalla restante normativa provinciale.

Per promuovere la realizzazione della rete provinciale di accoglienza agroalimentare la cabina di regia promuove anche la realizzazione coordinata delle iniziative da parte delle competenti società in house della Provincia, degli enti locali e dei soggetti beneficiari dei contributi previsti.

Disposizioni finanziarie: per la realizzazione dei suddetti interventi è prevista una dotazione di partenza di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DEL DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della rete provinciale di accoglienza agroalimentare

Art. 1

Disposizioni generali

1. La Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, promuove l’accoglienza turistica attraverso il settore agroalimentare quale elemento strategico caratterizzante l’offerta commerciale complessiva del territorio, volto a valorizzare la presentazione e la degustazione dei prodotti agroalimentari del Trentino a fini promozionali o di vendita, per:

a) favorire il mantenimento e lo sviluppo sostenibile dell’attività agricola anche mediante la diffusione di servizi a sostegno dell’innovazione e della qualità delle piccole e medie imprese;

b) salvaguardare e valorizzare l’ambiente, il territorio rurale e montano e la salubrità dei prodotti;

c) consolidare i livelli occupazionali, e promuovere l’aumento della produttività del lavoro agricolo;

d) potenziare il tessuto imprenditoriale agricolo, anche con riguardo all’impresa familiare diretto-coltivatrice e all’imprenditoria giovanile;

e) fornire occasioni di reddito integrativo.

2. Ai fini di questa legge, per prodotti agroalimentari del Trentino si intendono i prodotti naturali, di prima o elaborata trasformazione, che abbiano origine in Trentino o che siano sottoposti a processi di trasformazione svolti interamente in Trentino.

3. Per le finalità di questa legge la Provincia:

a) eroga i contributi previsti dagli articoli 2 e 3;

b) promuove il coordinamento delle politiche di valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Trentino con gli strumenti previsti dall’articolo 4.

Art. 2

Contributi per la promozione dei prodotti agroalimentari

1. Per i fini dell’articolo 1 la Provincia può erogare contributi da utilizzare per l’approntamento del materiale e degli strumenti correlati alla promozione dei prodotti agroalimentare a favore di:

a) imprese agricole, anche costituite in forma di società o società cooperativa e loro consorzi;

b) associazioni agrarie legalmente costituite, associazioni di produttori agricoli previste dalla vigente normativa, enti e organismi, pubblici e privati, che conducono direttamente aziende agricole;

c) imprese commerciali che effettuano vendita al dettaglio o che svolgono servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

d) strada dei sapori delle valli trentine;

e) soggetti di promozione degli ambiti territoriali omogenei e consorzi delle associazioni pro loco previsti dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002).

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’attuazione di quest’articolo. La deliberazione può prevedere specifiche maggiorazioni per la promozione di prodotti, o di processi di trasformazione, realizzati in zone montane individuate ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (legge provinciale sulla montagna 1998).

Art. 3

Aiuti per servizi alle imprese

1. Nell’ambito degli aiuti concessi in base al capo III, sezione I bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), alle imprese individuate nell’articolo 2 possono essere concessi contributi per:

a) l’assistenza e la consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

b) l’adesione al processo di certificazione al marchio “Qualità Trentino”;

c) la promozione sia in forma materiale che digitale dell’attività di vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo svolgimento di studi e ricerche di mercato;

d) la creazione di una rete distributiva per l’immissione sul mercato dei prodotti aziendali.

Art. 4

Formazione

1. Per le finalità di questa legge la Provincia, anche mediante le proprie società in house, può promuovere la realizzazione di corsi per la formazione rivolti alle imprese e agli altri soggetti individuati nell’articolo 2. Il certificato di partecipazione al corso di formazione può contenere il riconoscimento dell’attestato di “Operatore Agroalimentare Trentino”.

Art. 5

Coordinamento delle politiche

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche di valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Trentino quale strumento per la realizzazione di una rete provinciale di accoglienza agroalimentare, la Provincia istituisce una cabina di regia composta dagli assessori competenti per i singoli settori interessati, o loro delegati, e dai responsabili delle strutture e degli enti competenti per gli interventi previsti da questa legge e dalla restante normativa provinciale.

2. Per promuovere la realizzazione della rete provinciale di accoglienza agroalimentare la cabina di regia promuove anche la realizzazione coordinata delle iniziative da parte delle competenti società in house della Provincia, degli enti locali e dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dagli articoli 2 e 3.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivante dall’applicazione dell’articolo 2, previste nell’importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede integrando per i medesimi anni gli stanziamenti della missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi anni gli stanziamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall’applicazione dell’articolo 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programmi 01 (Industria, PMI e artigianato) e 02 (Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori), titolo 2 (spese correnti).

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 provvede la società prevista dall’articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), con il suo bilancio.